Art. 37.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima attuazione, ai professionisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato l'esame di Stato non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario o equiparato,

 

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ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.
      2. I consigli degli Ordini e i collegi di cui all'allegato A annesso alla presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. Ove quest'ultima si verifichi prima della data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti con i quali si è proceduto al riordino delle normative vigenti ai sensi dell'articolo 36, il mandato è prorogato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento in modo da consentire ai consigli l'adozione, per quanto di competenza, dei provvedimenti attuativi della riforma e la compiuta informativa agli iscritti circa il sistema elettorale.